1. La Commissione predispone un regolamento per il riconoscimento delle attività e delle terapie assistite dagli animali, da sottoporre per l'emanazione al Ministro della salute. Il regolamento deve definire e predisporre:
a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare gli interventi previsti daii programmi di AAA e di TAA;
b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a); le caratteristiche che devono avere gli animali utilizzati e i requisiti professionali degli operatori tenuti al loro addestramento specifico, nonché le forme di addestramento consentite per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA, nel rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 5;
c) le procedure per l'istituzione di opportuni corsi di formazione per operatori pet-partner e per le figure professionali che formano i gruppi di lavoro interdisciplinari di programmazione di cui all'articolo 3, prevedendo un esame specifico per la coppia conduttore-animale, con il relativo attestato di idoneità;
d) precise metodologie di protocollo per la realizzazione dei programmi di
e) gli ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 5, per assicurare il benessere psicofisico degli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA e le ulteriori caratteristiche per l'impiego di tali animali nei medesimi programmi;
f) le procedure e i protocolli per la progettazione, la realizzazione e la valutazione dei programmi di AAA e di TAA ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge, noncé i criteri per l'ammissibilità dei progetti di AAA e di TAA ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dalla medesima legge;
g) il modulo di consenso informato da fornire alle persone che si sottopongono ad un programma di AAA o di TAA;
h) le procedure per la progettazione, la realizzazione, nonché i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione degli spazi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al regolamento di cui al comma 1.